CLIL: tra false promesse e code di paglia

Introdotto quasi un quindicennio fa come l’ultima e necessaria frontiera dell’innovazione scolastica, il CLIL sembra sopravvivere oggi solo per inerzia, nel disinteresse generale (e ministeriale), incapace per lo più di apportare autentico valore aggiunto all’insegnamento sia della disciplina che della lingua straniera veicolare.

Dal 2010 nella scuola superiore vige, come è noto agli addetti ai lavori, l’obbligo di insegnare, nel quinto anno1, una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), definita sul sito del MIUR “un approccio metodologico rivolto all’apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera”. Tale metodologia prevede, in sostanza, l’insegnamento di una parte dei contenuti di una disciplina non linguistica (es. storia, filosofia, fisica, etc…) attraverso il ricorso ad una lingua straniera, che acquisisce pertanto funzione veicolare.


L’introduzione del CLIL aveva, nei primi anni, stimolato la diffusione, presso vari Atenei, di corsi di formazione metodologici e, presso altrettanti enti certificatori, l’attivazione di corsi di lingua finalizzati ad ottenere la certificazione linguistica necessaria all’insegnamento CLIL. Il MIUR definì infatti a suo tempo un “profilo del docente CLIL”, caratterizzato “dal possesso di competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di livello C1” e “da competenze metodologico-didattiche acquisite al termine di un corso di perfezionamento universitario di 20 CFU per i docenti in servizio”.


Negli ultimi anni, tuttavia, il Ministero pare avere progressivamente espunto dalla propria agenda il progetto CLIL, limitandosi a specificare, di anno in anno, l’obbligo dell’accertamento delle competenze degli studenti in sede di colloquio dell’Esame di Stato. Ciò ha comportato che quasi nessun ateneo ha più erogato corsi di formazione sulla metodologia CLIL, rendendo quest’ultima di fatto quasi impossibile per i docenti. D’altro canto, sul fronte della mera competenza linguistica, la normativa rende obbligatorio l’insegnamento in modalità CLIL, senza che sia però possibile ad un Dirigente scolastico obbligare i docenti alla formazione linguistica o all’ottenimento delle corrispondenti certificazioni.


L’effetto di questo intermittente atteggiamento ministeriale e di queste lacune normative è che gli istituti – costretti a dover conciliare la norma con una realtà scolastica nella quale, al netto di poche virtuose eccezioni, le competenze linguistiche degli insegnanti sono mediocri – hanno adottato una serie di deroghe rispetto alla normativa, assegnando l’incombenza del CLIL, di volta in volta, ai docenti più disponibili o meno impreparati (chi con una certificazione, ma di livello B2 o B1, o addirittura inferiore, chi senza alcuna certificazione, ma dotato/a in compenso di una certa “disinvoltura”), talvolta supportati, a seconda della disponibilità di risorse – umane ed economiche – dell’istituto, da conversatori o colleghi di lingua straniera che volenterosamente si prestavano alla missione.

L’inconfessabile consapevolezza ministeriale – verrebbe da dire l’ipocrisia – dello sfasamento tra gli standard normativi e il dato di realtà emerge dall’ordinanza che regola il colloquio dell’Esame di Stato, la quale prevede che l’accertamento delle competenze CLIL dei candidati sia possibile solo nel caso in cui nella commissione d’esame sia presente il docente che ha effettuato quell’insegnamento, e sia invece negato ad ogni altro commissario, anche se competente sia nella disciplina che nella lingua straniera in cui la stessa è stata veicolata.


Stando così la situazione, la maggior parte dei docenti che sono obtorto collo coinvolti nel CLIL, sono portati ad eseguire, barcamenandosi alla meglio e armati solo del proprio buon senso, un compito che sembra non interessi più e soprattutto che non reca quasi mai valore aggiunto all’apprendimento della lingua straniera degli studenti, dal momento che per condurre efficaci lezioni di qualsivoglia disciplina in lingua straniera sono necessarie non solo una competenza disciplinare e una competenza linguistica di alto livello (quest’ultima merce già rara nei docenti di materie non linguistiche), ma una competenza linguistica di alto livello nel settore disciplinare insegnato.

L’impressione che se ne ricava, in fondo, è che si sia di fronte all’ennesima delle transitorie mode che la scuola italiana insegue per compensare il suo complesso di inferiorità rispetto alle omologhe europee; anche in questo caso convincendosi che possa essere la definitiva panacea alle pecche della scuola, senza considerare a cosa, introducendo il CLIL, essa sceglie di rinunciare: innanzitutto al livello di approfondimento disciplinare (che dev’essere spesso ridotto in ragione della difficoltà supplementare rappresentata dalla lingua straniera quale lingua veicolare) e in secondo luogo a modalità più efficaci di potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere.

  1. Nell’indirizzo linguistico l’obbligo è anticipato alla classe terza, mentre in quinta le discipline da insegnare in modalità CLIL diventano due. ↩︎

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