Dare il voto spetta agli insegnanti

Una nuova sentenza conferma ciò che dovrebbe essere ovvio ed insindacabile, ma che troppe famiglie non sanno accettare

La quarta sezione del T.a.r. della regione Campania ha recentemente emesso una sentenza (leggi qui) in difesa dell’autonomia del consiglio di classe in sede di valutazione di fine anno.

Altri pronunciamenti di questo tipo si sono già succeduti negli anni recenti, e tuttavia non sono bastati a porre un argine al grande numero di ricorsi che i genitori presentano contestando gli esiti di fine anno scolastico. Fermo restando il giusto diritto degli scolari e degli studenti ad un trattamento equo e conforme alla legge, permane la difficoltà di troppe famiglie a distinguere i ruoli, oltre che ad accettare l’insuccesso scolastico come una eventualità del processo di crescita e maturazione dei bambini e dei ragazzi.

Si riporta qui un passo significativo della suddetta sentenza, dove è ben precisato che la valutazione operata dal consiglio di classe (o dalla commissione d’esame) non può subire invasioni da parte dei giudici:

[…] il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dall’Amministrazione scolastica, è consentito solo quando emerga una palese irragionevolezza o illogicità dell’operato dei valutatori, potendo il giudice della legittimità solo “se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”.

La Sezione, ha, invero, più in particolare, già affermato che, nell’ambito dei giudizi scolastici, il sindacato del giudice di legittimità deve fermarsi alla verifica delle regole procedimentali, nei limiti dell’illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, diversamente opinando, il giudice indebitamente finirebbe per invadere l’area dell’insindacabile merito valutativo riservato all’organo tecnico, sia esso il consiglio di classe o la Commissione d’esame” […]

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